ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE
SEZIONE I: Informazioni generali relative all’intermediario che entra in contatto con il contraente
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Ragione Sociale: SERMI BROKER ASSICURAZIONI
Sede Legale ed operativa: Galleria Leonardo da Vinci N° 49 54100 Massa
Telefono e fax: Tel. 0585.810130 fax 0585.42115
Posta elettronica: info@sermiassicurazioni.it sermibroker@pec.it
Autorità competente alla Vigilanza sull’attività svolta: IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) sul sito internet dell’IVASS www.ivass.it
SEZIONE II:Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo
L’intermediario assicurativo informa di aver messo a disposizione nei propri locali e di aver pubblicato sul sito internet www. sermibrokerassicurazioni.it:
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l’elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico.
Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco sopra indicato.
SEZIONE III: Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
l’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 con l’elenco degli obblighi di comportamento cui l’intermediario deve adempiere.
L’intermediario assicurativo dichiara che:
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non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’Impresa di assicurazione.
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nessuna impresa di assicurazione e nessuna impresa controllante di un’impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermediario opera.
SEZIONE IV: Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
L’intermediario assicurativo informa che:
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l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.
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il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni), di rivolgersi all’IVASS o alla Consob, secondo quanto indicato nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l’intermediario o con l’impresa preponente.
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il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale)
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gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma _ PEC consap@pec.consap.it _ mail: fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).
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ALLEGATO 4
INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIPS E IBIS
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SEZIONE II Informazioni sul modello di distribuzione
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L’intermediario agisce su incarico del cliente.
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Collaborazioni:
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L’attività di distribuzione può essere effettuata in modo autonomo o in collaborazione con altri intermediari ai sensi di quanto stabilito dall’art. 22, comma art. 10 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 convertito nella Legge n. 221 del 17.12.2012.
Gli intermediari con cui operiamo sono:
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AEC Underwriting S.p.A. (accordo con autorizzazione all’incasso dei premi)
Piazza delle Muse, 7 00197 Roma p. Iva 02170331207 - Iscr. RUI N° A000072848.
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RC POLIZZA.IT Broker (accordo con autorizzazione all’incasso dei premi)
Via di Giura N° 79, 85100 Potenza p. Iva 001879600763 Iscr. RUI N° B000488439.
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FINITAL SPA Servizi Assicurativi (accordo con autorizzazione all’incasso dei premi)
Via Ernesto Rossi 28, 52100 Arezzo p. Iva 01716110513 Iscr. RUI N° A000056444.
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PRIMA.IT (accordo con autorizzazione all’incasso dei premi)
Via Speronari 8 20123 Milano p.Iva 08879250960 Iscr.RUI N° A000511660
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FINANCING & CREDIT BROKER S.R.L. (accordo con autorizzazione all’incasso dei premi)
Via di Vigna Stelluti 157 00191 Roma p.Iva 11710711000 Iscr. RUI N°B000410053
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NOBIS ASSICURAZIONI (accordo con autorizzazione all’incasso dei premi)
Via Colleoni 21 20864 Agrate Brianza (MB) p.Iva 02230970960 Iscr. N° 1.00115 sez. 1.
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ALLIAN DIRECT (accordo senza autorizzazione all’incasso dei premi)
Piazza tre Torri 3 20145 Milano p.Iva 01333250320 iscr. N° 1.0007​
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LINEAR NEXT (accordo senza autorizzazione all’incasso dei premi)
Via Larga 8 40138 Bologna p.Iva 03740811207 iscr. N° 1.00122
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QUIXA POINT (accordo senza autorizzazione all’incasso dei premi)
Corso Como 17 20154 Milano p.Iva 10370450966 iscr. N° 1.00181
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FACILE.IT (accordo senza autorizzazione all'incasso dei premi)
Via Sannio 3 20137 Milano p. Iva 08007250965 iscr. N° B000480264
SEZIONE II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza NON IBIS
L’intermediario informa
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di fornire consulenza su contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 4, del Codice delle Assicurazione Private
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di fornire ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice.
SEZIONE II Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza IBIS
L’intermediario informa
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di distribuire i prodotti d’investimento assicurativi in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti d’investimento assicurativi di una o più imprese di assicurazione.
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che ha dato ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice.
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che ha illustrato in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
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che ha fornito le indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte
ALLEGATO 4 TER
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE
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SEZIONE I: Regole Generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
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Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. nr. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del regolamento IVASS nr. 40 del 2 agosto 2018, in tema di norme di comportamento che devono essere osservate, l’intermediario:
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ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, e di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente
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ha l’obbligo di consegna l’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.
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ha l’obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.
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ha l’obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione.
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ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione; in mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito.
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ha l’obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.
SEZIONE II :Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo
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ha obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.
Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione I (Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi) l’intermediario deve attenersi alle seguenti regole supplementari in base alle quali:
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l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto,
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l’obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto,
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in caso di vendita con consulenza, ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza,
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in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha l’obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione,
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in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, ha obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione.
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ha obbligo di fornire le informazioni in relazione ai costi e agli oneri connessi di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni.
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