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Brexit e polizze sottoscritte con i Lloyd's o con Compagnie con sede in UK

Immagine del redattore: Luca SermiLuca Sermi

Aggiornamento: 9 nov 2018


1) Cosa devono fare le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi del Regno Unito per tutelare i clienti italiani?

Devono informare i clienti sulle modifiche pianificate in vista della Brexit per assicurare la continuità del servizio in Italia (per esempio modifica della forma societaria, spostamento della sede legale in altro Paese UE, trasferimento delle polizze ad altra compagnia di un altro Paese UE con contestuale possibilità di recesso...) e delle modalità con cui questi piani di azione influenzeranno i contratti già stipulati e la loro gestione. Ciò può includere, ad esempio: i) informazioni sul cambiamento della controparte contrattuale e sul diritto di recesso, nei casi in cui il portafoglio delle polizze sia trasferito ad un’altra compagnia, o ii) la perdita di protezione fornita da un Fondo di garanzia nazionale per i casi di fallimento, nei casi in cui le polizze siano trasferite ad una compagnia di un Paese in cui non esistono simili Fondi.

2) Dopo la Brexit, cosa accadrà a un contratto di assicurazione con un’impresa UK?

Il sottoscrittore italiano perderà i suoi diritti e le pretese nei confronti dell’impresa? I cambiamenti che potranno intervenire a livello societario a seguito della Brexit non limiteranno o condizioneranno le coperture assicurative esistenti né l’importo dei premi. Tuttavia gli effetti della Brexit sui rapporti contrattuali tra i clienti e le loro imprese di assicurazione dipenderanno anche dalla legislazione nazionale applicabile al contratto di assicurazione.

Anche se è generalmente riconosciuto che i contratti rimarranno validi, la capacità delle imprese UK di fornire i propri servizi assicurativi tra il Regno Unito e gli altri Stati membri dell’Unione Europea cambierà e dipenderà dai piani di azione che ciascuna impresa ha adottato o sta adottando per assicurare la continuità dei servizi nell’Unione Europea. Ad esempio nel caso in cui le polizze siano trasferite ad altra compagnia di un altro Paese UE, la controparte contrattuale cambierebbe, ma i diritti e i doveri contrattuali del cliente resterebbero gli stessi, salvo il diritto di recesso del cliente entro 60 giorni.

3) È necessario chiudere il contratto di assicurazione in vista della Brexit?

Non vi è motivo di chiudere un contratto di assicurazione solo a causa della Brexit. Molto dipende tuttavia dalle specificità del singolo contratto. L'impresa di assicurazione con la quale è stato stipulato il contratto o l’intermediario assicurativo che lo ha proposto possono comunque fornire maggiori indicazioni e dare supporto nella valutazione delle varie opzioni. Il riscatto anticipato della polizza o la sua cessazione potrebbero essere svantaggiosi, ad esempio per le polizze vita a lungo termine, se la polizza prevede penali di riscatto o se offre rendimenti finanziari più elevati rispetto a quelli attuali di mercato.

4) A chi si può rivolgere il cittadino se ha ulteriori domande su Brexit?


Il cittadino può contattare l’impresa di assicurazione UK con la quale ha stipulato la polizza oppure l’intermediario attraverso il quale l’ha acquistata e consultare il loro sito. Per informazioni generali sull’impatto della Brexit sui contratti assicurativi - è possibile contattare il Contact Center dell’IVASS al numero verde 800.486.661

 
 
 

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