Corte di Cassazione: documento di autorizzazione e targa prova devono essere a bordo del veicolo, in caso contrario vi è illecito formale
La mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art. 93 C.d.S., comma 7) e sprovvisto della copertura assicurativa (art. 193 C.d.S., comma 2), senza che si possa conferire alcun rilievo al fatto che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione.
Nè assume rilevanza che detti documenti siano acquisiti solo successivamente in sede giudiziale a seguito di opposizione da parte del soggetto nei cui confronti è stato elevato il verbale di contestazione con riguardo all’accertamento delle due suddette infrazioni; così ha disposto l’ordinanza della Cassazione civile del 7 febbraio 2022 n. 3706.
Per evitare, infatti, che si configurassero tali violazioni, sarebbe stato necessario che il documento di autorizzazione e la relativa targa fossero portati a bordo del veicolo oggetto di accertamento, rimanendo irrilevante la circostanza che essi siano stati prodotti successivamente solo in giudizio.
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