Polizza Responsabilità Civile: legittima la clausola claims made
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Polizza Responsabilità Civile: legittima la clausola claims made


Le Sezioni Unite della Cassazione riconfermano la validità della clausola a “richiesta fatta”

L’assicurazione di Responsabilità Civile tutela l’assicurato dalle perdite economiche conseguenti all’obbligo di risarcimento di un danno procurato. Quanto garantito all’assicurato è inoltre fonte di tranquillità per il danneggiato che può contare sul risarcimento del danno subito anche nel caso il responsabile fosse privo di un patrimonio su cui rivalersi.

Oltre due anni dopo la precedente sentenza, le Sezioni Unite della suprema Corte di Cassazione si pronunciano (sentenza n. 22437 del 24 settembre 2018) per risolvere la controversa questione della legittimità della clausola “claims made”.

Cos’è la clausola “claims made”?

La claims made, traducibile come “a richiesta fatta”, è una particolare clausola assicurativa a cui può essere assoggettata una polizza di responsabilità civile verso terzi (non auto), che fa partire il sinistro e rende operative le garanzie previste non dal momento in cui l’assicurato commette l’atto illecito, ma dalla prima richiesta di risarcimento danni che l’assicuratore riceve.

Le polizze in regime claims made si differenziano da quelle in regime loss occurrence, per cui il danneggiante, per beneficiare delle garanzie previste in polizza, deve essere assicurato già al momento in cui commette l’atto illecito.

Le due clausole hanno un impatto significativo sul diritto o meno dell’assicurato alla garanzia assicurativa, soprattutto se dal momento in cui viene commesso un illecito e quello in cui la vittima se ne rende conto può trascorrere molto tempo. Nel caso l’assicurazione protegga un professionista da errori commessi nell’ambito dell’attività lavorativa, ad esempio, la polizza di responsabilità professionalein regime loss occurrence copre solo il danneggiante già assicurato al momento in cui l’errore è stato commesso. La polizza claims made “pura”, invece, assicura una copertura anche nel caso non fosse ancora assicurato, purché lo sia al momento della richiesta di risarcimento danni.

Spesso, nella prassi assicurativa la clausola claims made è mitigata in un regime misto che limita la copertura assicurativa ai rischi verificatisi entro un periodo di tempo, di solito tre anni, prima della stipula del contratto di assicurazione. La denuncia deve comunque sempre pervenire all’assicuratore durante il periodo di vigenza della polizza.

La clausola claims made torna utile anche ad un’azienda che cerca tutela assicurativa per danni che potrebbero essere causati da suoi prodotti (Polizza RC Prodotti) e per la polizza di Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Dirigenti (D&O). Infatti, le clausole a "richiesta fatta" nascono proprio per contrastare l'aumento dei costi per indennizzo conseguente all'espansione dell’area dei cosiddetti "rischi lungo-latenti", tipicamente relativi a danni provocati da prodotti difettosi, da responsabilità professionale, nonché da responsabilità delle strutture sanitarie e degli esercenti di professioni sanitarie (Legge Gelli 24/2017). Per questa ragione, le compagnie assicurative hanno iniziato a circoscrivere l'operatività delle polizze ai soli sinistri "reclamati" durante il periodo di validità del contratto.

Claims made: una giusta tutela

Si è a lungo dibattuto sulla legittimità e sulla presunta natura vessatoria della clausola. Il recente pronunciamento della suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 22437 del 24 settembre 2018, pres. Mammone, est. Vincenti, ora in commento), a soli due anni dal precedente (Cass. Ss. Uu. n. 9140 del 6 maggio 2016), riconferma la validità della clausola claims made nel nostro ordinamento:

“Il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis, che è volto a indennizzare il rischio dell’impoverimento del patrimonio dell’assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell’art. 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore.”

La sentenza conferma il perseguimento degli interessi delle parti in gioco sia nell’evitare buchi di copertura che nel garantire l’assicurato dalla responsabilità civile anche in settori diversi da quello sanitario o professionale, specialmente quelli dove la causa può essere incerta e/o caratterizzati da una lungolatenza, ossia che producono effetti a distanza di tempo, anche notevole, rispetto al momento in cui si è verificato il danno.

Lungi dal conferire alla polizza di responsabilità civile una libertà senza regole, la decisione della Cassazione richiama l’assicuratore e gli intermediari ad una diligente e attenta condotta pre-contrattuale e al rispetto dei canoni propri delle coperture assicurative offerte alla clientela, in modo tale che perseguano i suoi interessi e offrano una piena copertura dei rischi, per un’assicurazione efficace e risolutoria rispetto alle esigenze specifiche del singolo contraente.


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