Sospensione della polizza RC auto e del pagamento: attenti alle differenze
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Sospensione della polizza RC auto e del pagamento: attenti alle differenze

Poiché la sospensione della polizza RC AUTO è un argomento di strettissima attualità che riguarda la quasi totalità dei cittadini italiani è necessario fare chiarezza tra:


  • la sospensione della validità della polizza

  • e la sospensione del pagamento della polizza prevista dal Decreto Legge Cura Italia n. 18 del 17 marzo 2020.

La confusione è stata forse ingenerata dal termine sospensione utilizzato impropriamente dai comunicati del Governo perché in realtà si tratta di una semplice proroga.


La sospensione del pagamento della polizza RC AUTO


Col Decreto Cura Italia, il Governo ha, infatti, previsto che tutte le polizze RC AUTO attive e in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 possano beneficiare di un ulteriore validità di 15 GG. Al termine di questo periodo l’assicurato può chiaramente rinnovare la polizza con la stessa impresa oppure cambiare compagnia sottoscrivendo un nuovo contratto.


E’ chiaro, quindi, che possono godere di questa derogatio solo ed esclusivamente le polizze RC AUTO di auto moto e natanti in scadenza tra il 21 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020.


Questo significa che le garanzie dirette ARD come ad esempio: il furto, gli eventi atmosferici, gli eventi socio politici più noti come atti vandalici, cessano alla naturale scadenza del contratto.


Quindi se un assicurato subisce un danno da atto vandalico dopo 4 GG dalla scadenza del contratto assicurativo non potrà mai essere indennizzato se non ha rinnovato il pacchetto di garanzie dirette, anche se potrà continuare a circolare ancora per 26 GG. E’ necessario prestare molta attenzione a questa sottile ma importante differenza per non rischiare di rimanere scoperti.


La sospensione della validità della polizza 


La sospensione della validità della polizza, non prevista al momento da nessuno dei Decreti emergenziali, è una richiesta che l’assicurato deve inoltrare alla propria Compagnia di Assicurazioni. E’ bene sapere che questa può concederla a propria discrezione ma solo se è prevista dalle condizioni di polizza. Essendo una facoltà contrattuale potrebbero esserci delle clausole particolarmente restrittive, come ad esempio:


  • la sospensione può essere chiesta al massimo una volta durante la vigenza della polizza (alcune compagnie soprattutto per i motocicli limitano a due le sospensioni)

  • la sospensione non può essere richiesta per un periodo inferiore ai 30 GG (quindi è un rischio richiederlo in questo periodo, se per ipotesi il 3 maggio dovessero realisticamente iniziare le prime aperture)

  • la sospensione non può essere richiesta se è ormai prossima la scadenza di polizza (solitamente due mesi ma anche tre)

Come già ricordato in un precedente articolo sull’argomento, a norma dell’art. 122 del Decreto Legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private, non si può sospendere la polizza se il veicolo è parcheggiato “ su aree pubbliche o ad esse equiparate”. Anche perché si rischia una pesantissima multa ai sensi dell’Art. 193 del Codice Della Strada: “Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 868 a € 3.471″. La parola “circola” non deve trarre in inganno perché è ormai pacifico per giurisprudenza consolidata, tanto italiana quanto europea, che si considerano in circolazione anche i veicoli parcheggiati, in quanto suscettibili di provocare danni a terzi attraverso, ad esempio, lo spostamento involontario per un cedimento strutturale. Con la Sentenza su causa n° C-100/18 emessa il 20/06/2019 la Corte di Giustizia Europea si è spinta anche oltre considerando in circolazione e, quindi responsabile, anche il proprietario del veicolo chiuso in box per i danni causati da un incendio. Anche per questo è sempre preferibile non sospendere la validità della polizza RC AUTO anche se il veicolo rimane custodito in box.



Chiarita la sostanziale differenza tra la sospensione della validità della polizza e la sospensione del pagamento della polizza voluta dal Governo possiamo aggiungere che due emendamenti approvati in commissione Bilancio del Senato al Dl Cura Italia, rispettivamente a firma di Elio Lannutti (M5S) e Renato Schifani (FI), prevedono la reale sospensione di validità della polizza RC AUTO dei veicoli che, però, NON stazionino su strada pubblica o su area equiparata a strada pubblica: “Su richiesta dell’assicurato possono essere sospesi, per il periodo richiesto dall’assicurato stesso e sino al 31 luglio 2020, i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La sospensione opera dal giorno in cui l’impresa di assicurazioni ha ricevuto la richiesta di sospensione da parte dell’assicurato e sino al 31 luglio 2020 o sino alla richiesta di riattivazione da parte dell’assicurato”.  Il testo adesso è in valutazione alla Camera ma se dovesse diventare legge, le imprese di assicurazioni sono obbligate a concedere la sospensione a richiesta dell’assicurato, prorogando il contratto per un periodo pari a quello di sospensione, a prescindere dalle condizioni contrattuali e senza l’applicazione di penali.

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